| Riferimento: D.lgs. 33/2013 (modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016). Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 1. Le pubbliche amministrazioni […]: a) (lettera soppressa) b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis; c) (lettera soppressa) d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. | |